Descrizione estesa
Con apposita circolare prot. n. 674 del 15 gennaio 2026, il Ministero dell'Interno ha inteso fornire (segnatamente ai Comandi dei Vigili del Fuoco ma, evidentemente, anche ai gestori) indirizzi uniformi per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo).
Il tutto nell’ottica di distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”.
Nello specifico, detto documento ribadisce che bar e ristoranti non rientrano tra le attività soggette al D.P.R. 151/2011, ma al tempo stesso chiarisce quando musica dal vivo e karaoke restano accessori e quando, invece, l’attività si configura come pubblico spettacolo, con effetti su agibilità, capienza e obblighi di sicurezza.
Analoga iniziativa è stata poi assunta dallo stesso Ministero anche nei confronti dei Prefetti, ai quali è stata rivolta la circolare prot. n. 4636 del 19 gennaio 2026, a firma del Ministro Piantedosi, dedicata al tema della sicurezza nei pubblici esercizi e alla necessità di "impartire puntuali indicazioni a tutti gli attori del sistema (ovvero in particolare ai soggetti ed enti componenti le Commissioni provinciali e comunali di Vigilanza, oltre che all'Ispettorato del Lavoro e agli Uffici di Polizia Amministrativa delle Questure) al fine di intensificare i dispositivi di controllo sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi per verificare il pieno rispetto della normativa di settore e contrastare eventuali forme di esercizio abusivo".
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche temporanei, la sola offerta di iniziative di “allietamento” (musica di sottofondo, karaoke, pianobar) è consentita liberamente quando NON si configura come attività di pubblico spettacolo/trattenimento, cioè quando sono assicurate e rispettate tutte le seguenti condizioni e caratteristiche:
• l’attività non deve essere effettuata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto deve mantenere costantemente carattere di complementarietà, accessorietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale di somministrazione svolta nel medesimo contesto;
• nessun compenso deve essere richiesto agli avventori, né sotto forma di biglietto di ingresso, né sotto forma di maggiorazione dei prezzi della somministrazione di alimenti e bevande e/o di consumazione obbligatoria;
• l’assetto dell’area in propria disponibilità, destinata all’attività di somministrazione non deve essere in alcun modo modificato rispetto alla normale disposizione di tavoli e sedie a tal fine predisposti nè devono essere apportati interventi strutturali o aggiunti allestimenti destinati al trattenimento;
• l’attività deve essere svolta nel solo contesto dell’area individuata per la somministrazione di alimenti e bevande, e rivolto esclusivamente alle persone sedute ai tavoli per la consumazione;
• non deve essere data pubblicizzazione dell’iniziativa, ovvero incentivata la partecipazione di artisti noti tale da costituire di fatto vera attrattiva dell’iniziativa e da richiamare un pubblico più ampio di quello normalmente fruitore della sola attività di somministrazione;
• devono essere osservate scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico (limiti di emissione sonora di cui al DPCM 14/11/1997 e Zonizzazione Acustica Comunale) e adottate tutte le misure idonee e necessarie al fine di non ledere al diritto al riposo o arrecare disturbo alla quiete pubblica.
oltre al rispetto dell'art. 41 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27/2023.
Qualora, invece, l'esercente intenda svolgere nei medesimi contesti eventi temporanei aventi caratteristiche e finalità di pubblico spettacolo/trattenimento deve essere previamente depositata al Comune:
• S.C.I.A. per eventi temporanei fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio;
oppure (nelle condizioni previste dall’art. 7 comma 2 del Decreto Legge 201/2024):
• S.C.I.A. per eventi temporanei fino ad un massimo di 2.000 partecipanti e svolti entro le ore 1 del giorno successivo;
oppure (in caso di pubblico superiore a 2000 persone o di impossibilità di applicazione del D.L. 201/2024):
• domanda di autorizzazione con conseguente coinvolgimento in sede istruttoria della competente Commissione Comunale ai fini dell'espressione del proprio parere in ordine alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza: Regio Decreto 18.6.1931 n. 773)
tutte corredate dei relativi documenti obbligatori (relazioni tecniche, certificazioni, planimetrie, piano gestione emergenze, dichiarazioni acustiche…)
Dal punto di vista della sicurezza, in particolare quella antincendio, bar e ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Pertanto l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di sicurezza è demandata al Datore di Lavoro in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 (con la Valutazione dei rischi per i lavoratori tenendo presente anche la presenza di pubblico quando rilevante) e dei D.M. 01.09.2021, 02.09.2021 e 03.09.2021 (con la valutazione del rischio incendio e delle misure di emergenza ai fini della sicurezza complessiva, cioè di tutti i presenti).
In allegato:
- le circolari del Ministero degli Interni prot. n. 674 del 15 gennaio 2026 e prot. n. 4636 del 19 gennaio 2026
- i D.M. 01/09/2021, 02/09/2021, 03/09/2021
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con DCC 27/2023.