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I loculi possono essere rinnovati alla scadenza esclusivamente laddove la salma in essi tumulata lo sia stata per meno di quarant’anni, e può essere rinnovata limitatamente al periodo necessario al raggiungimento dei quarant’anni di tumulazione (ad es: se la concessione è stata stipulata nel 1980 e la salma è stata tumulata nel 1990, alla scadenza è possibile rinnovare la concessione per soli 10 anni). Non sono previsti ulteriori rinnovi.
Si riporta l’art. 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria: “Il trasferimento di salme da sepolture a pagamento (loculi o cellette ossario) ad una diversa sistemazione costituisce rinuncia […]”. Il rinnovo è pertanto possibile solo se il defunto non viene estumulato.
Il costo del rinnovo è pari al costo della concessione proporzionato agli anni di rinnovo. Le tariffe vigenti per la concessione quarantennale sono le seguenti: