Regione Veneto
Accedi all'area personale

Riscaldamento degli edifici: le disposizioni per la stagione termica 2026/2027

Comune-VV_news-sito_news

La Regione Veneto riduce temporaneamente il periodo di accensione dei riscaldamenti per la stagione 2026/2027. Ecco le date previste, i limiti di utilizzo e le condizioni per eventuali deroghe nel Comune di Vittorio Veneto.

Data di Pubblicazione

12 ottobre 2026

Tipologia

News

Descrizione estesa

La Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 1024 del 18 settembre 2026, ha introdotto, in via temporanea per la stagione termica 2026/2027, una riduzione del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici, con riferimento ai Comuni appartenenti alla zona climatica E, tra cui il Comune di Vittorio Veneto.

Periodi di accensione degli impianti

Per la stagione termica 2026/2027, i periodi di accensione previsti sono i seguenti:

  • Dal 1° novembre 2026 al 12 aprile 2027: la misura riguarda gli edifici appartenenti alle seguenti categorie, solo se riscaldati mediante impianti alimentati a combustibili fossili o biomassa:
    • Categoria E2: uffici e assimilabili.
    • Categoria E4: edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto, quali biblioteche, teatri, musei, bar, ristoranti, sale da ballo e luoghi di culto.
    • Categoria E5: edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
  • Dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027: per palestre e scuole.

Accensione degli impianti al di fuori del periodo previsto

L'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013 stabilisce che, al di fuori del periodo ordinario di esercizio, gli impianti termici possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino il funzionamento, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella ordinariamente consentita.

Per i Comuni appartenenti alla zona climatica E, il limite massimo previsto in questi casi è pertanto di 7 ore giornaliere, rispetto alle 14 ore ordinarie.

Il ruolo del Sindaco e le eventuali deroghe

È importante precisare che la possibilità di accendere gli impianti al di fuori del periodo ordinario non costituisce un'autorizzazione generalizzata legata semplicemente al verificarsi di temperature basse.

L'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 attribuisce infatti al Sindaco la facoltà, mediante apposita ordinanza e in presenza di comprovate esigenze, di:

  • ampliare o ridurre il periodo annuale di esercizio degli impianti termici;
  • ampliare o ridurre la durata giornaliera di accensione;
  • stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita.

Eventuali deroghe devono pertanto essere formalizzate con un provvedimento del Sindaco, adeguatamente motivato sulla base delle esigenze riscontrate.

Si invitano la cittadinanza, i gestori delle attività e i responsabili degli edifici interessati a prendere visione delle disposizioni applicabili e di eventuali ordinanze comunali in materia.

Ultima modifica: lunedì, 12 ottobre 2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri