Si richiama l’attenzione sulla circostanza, rappresentata nel paragrafo 1.3. “In quali casi si deve presentare la dichiarazione IMU” delle istruzioni approvate con D. M. 30 ottobre 2012, in cui si afferma il principio generale secondo il quale l’obbligo dichiarativo IMU sorge, tra l’altro, “solo nel caso in cui sono intervenute variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune”.
Nelle stesse istruzioni, sempre al paragrafo 1.3, si chiarisce, altresì, che “Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo IMU, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010”.
In questo caso quindi il contribuente, salva l’eccezione appena menzionata, è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU.
Nel caso in cui il contratto di locazione siano successivi a detta data, oppure si tratti di contratti precedenti per i quali sono stati comunicati i relativi dati catastali, come appena indicato, allora, considerato che dal Portale PuntoFisco, i comuni non possono verificare se i contratti sono stati stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1999, i contribuenti sono tenuti ad adempiere all’obbligo dichiarativo.
Tale adempimento potrà essere eliminato solo nel momento in cui sarà realizzata un’integrazione dei servizi attualmente resi in cooperazione informatica, della quale verrà data la più ampia diffusione ai contribuenti al fine di esonerarli dall’obbligo dichiarativo.
Si ricorda che la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Risposta fornita dal Dipartimento delle Finanze ai quesiti posti dal Sole 24 ore su alcune misure in materia di IMU e TASI contenute nella Legge di stabilità in occasione del convegno Telefisco svoltosi il 28 gennaio 2016.