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IUC Imposta Unica Comunale (fino al 31/12/2019)

Con Legge n. 147/2013 è stata istituita decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale - IUC - che si compone di una imposta di natura patrimoniale, l’IMU, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, TASI, e nella Tassa sui Rifiuti, TARI

Anno 2019

Per l’anno 2019 sono dovute al Comune di Vittorio Veneto l’IMU e la TASI, rimaste invariate nelle aliquote rispetto all'anno precedente. Per il mese di giugno il pagamento in acconto dell’Imu è calcolato al 50% di quanto versato nel 2018. Nella tabella che segue si riepilogano le casistiche dell’Imu e della Tasi dovuta alle rispettive scadenze di acconto e saldo per l’anno 2019 del 17 giugno e del 16 dicembre, individuando per ciascuna tipologia, le aliquote applicabili.

Cosa è la IUC

Con Legge n. 147/2013 è stata istituita decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale - IUC - che si compone di una imposta di natura patrimoniale, l’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - TASI - e nella Tariffa sui rifiuti.

La TASI, il nuovo tributo per i servizi indivisibili comunali, è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell’immobile (per quest’ultimo nella misura del 30%), e la base imponibile è la stessa dell’IMU.

La Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti è applicata e riscossa da S.A.V.N.O. scarl con le stesse modalità degli anni scorsi, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del numero degli svuotamenti della frazione secca.

Si ricorda infine che, mentre per l’Imu sulle abitazioni principali riferita alle categorie di lusso (A/1 e A/8) è applicabile la detrazione di euro 200,00, alla Tasi non si applica alcuna detrazione.

Dal 1° gennaio 2016

  • viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando l'immobile è adibito a loro abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9);
  • per legge è introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato (istruzioniModello dichiarazioneRisoluzione N.1/DF);
  • non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli ricadenti in territorio montano (verificare sulle tabelle i terreni montani esenti e i terreni non montani soggetti ad imposta, oppure sul foglio catastale con evidenziati i terreni montani e quelli non montani);
  • è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998. In tal caso (come per i contratti ordinari ove mancano gli estremi catastali dei fabbricati concessi in locazione) vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione (valevole sia ai fini IMU che TASI), allegando alla stessa copia del contratto di locazione e relativa "attestazione di rispondenza" rilasciata ai sensi del D.M. 16/01/2017 (Min. Trasp. Infrastrutt., pubb. G.U. n. 62/2017).
  • é possibile presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili escludendo i cd. imbullonati (macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo).

Aliquote

Tipo immobile Categoria catastale Quale imposta è dovuta e da chi Quando e come si paga
  IMU TASI IMU TASI
Abitazione principale e relative pertinenze ammesse

da A/2 a A/7, e pertinenze C/2, C/6 e C/7

NO NO Non dovuta  Non dovuta
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze ammesse

A/1 e  A/8 e pertinenze C/2, C/6 e C/7

SI SI possessore

Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 4 per mille e detrazione di € 200,00

Acconto entro il 16 giugno e  saldo entro il 16 dicembre con aliquota 2 per mille
Abitazioni non principali e  pertinenze eccedenti quelle ammesse da A/1 e  A/8 e pertinenze C/2, C/6 e C/7 SI

SI possessore e detentore

Acconto entro il 16 giugno e  saldo entro il 16 dicembre con aliquota 7,6 per mille

Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille

Capannoni industriali,  commerciali e a destinazione speciale ad esclusione di quelli destinati a centrale idroelettrica e relativi impianti da D/1 a D/8 SI SI possessore e detentore Acconto entro il 16 giugno e  saldo entro il 16 dicembre solo allo Stato con aliquota 7,6 per mille

Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille

Capannoni industriali,  commerciali e a destinazione speciale destinati a centrale idroelettrica e relativi impianti da D/1 a D/8 SI SI possessore e detentore Acconto entro il 16 giugno e  saldo entro il 16 dicembre solo allo Stato con aliquota 7,6 per mille

Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 2 per mille

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola D/10 o con annotazione di ruralità NO SI possessore Non dovuta

Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille

Altri fabbricati SI SI possessore e detentore Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 7,6 per mille

Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille

Terreni agricoli SI NO

Solo per i terreni agricoli non ricadenti in territorio montano.
Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 7,6 per mille

Non dovuta

Aree edificabili

SI SI possessore Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 7,6 per  mille Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille
“Beni merce” fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita NO SI possessore Non dovuta Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille

Definizioni principali

Abitazione principale e relative pertinenze:

  • è abitazione principale l’unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  • per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.

Abitazioni equiparate a quella principale per regolamento comunale (art. 6):

  • abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate.

Abitazioni equiparate a quella principale per legge:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (per l’Imu il coniuge assegnatario è il solo soggetto passivo, mentre per la Tasi valgono le rispettive quote di possesso ovvero, se il coniuge assegnatario non è proprietario, paga la quota riferita all’occupante);
  • fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, da parte di personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia (per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica).

Fabbricati rurali abitativi:

  • sono considerati abitazione principale se utilizzati come tali dal soggetto passivo;
  • sono considerati altri fabbricati se non utilizzati o se utilizzati da soggetti diversi dai dipendenti esercenti l’attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all’anno.

Fabbricati rurali ad uso strumentale:

  • in quanto utilizzati dai dipendenti esercenti l’attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiori a 100 all’anno;
  • secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993;
  • che presentano negli atti catastali la specifica annotazione conseguente alle domande di variazione catastale presentate - ai sensi del D.L. 70/2011 - entro il termine del 30 settembre 2012 (art. 2, comma 5–ter, D.L. n. 102/31.08.2013).

“Beni merce” delle imprese costruttrici:

  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2, commi 1 e 2, lett. a), del D.L. n. 102 del 31.08.2013).

Codici per modello F24

Tributo Codice Descrizione
IMU di competenza del Comune 3912 abitazione principale e pertinenze
  3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
  3914 terreni agricoli
  3916 aree edificabili
  3918 altri fabbricati
  3930 fabbricati industriali, categoria D – incremento COMUNE
 
IMU di competenza dello STATO 3925 fabbricati industriali, categoria D – aliquota 7,6 per mille
 
TASI di competenza del Comune 3958 abitazione principale e pertinenze
  3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
  3960 aree edificabili
  3961 altri fabbricati
 
Codice Comune da utilizzare nel modello F24: M089

Faq

Si richiama l’attenzione sulla circostanza, rappresentata nel paragrafo 1.3. “In quali casi si deve presentare la dichiarazione IMU” delle istruzioni approvate con D. M. 30 ottobre 2012, in cui si afferma il principio generale secondo il quale l’obbligo dichiarativo IMU sorge, tra l’altro, “solo nel caso in cui sono intervenute variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune”.
Nelle stesse istruzioni, sempre al paragrafo 1.3, si chiarisce, altresì, che “Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo IMU, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010”.
In questo caso quindi il contribuente, salva l’eccezione appena menzionata, è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU.
Nel caso in cui il contratto di locazione siano successivi a detta data, oppure si tratti di contratti precedenti per i quali sono stati comunicati i relativi dati catastali, come appena indicato, allora, considerato che dal Portale PuntoFisco, i comuni non possono verificare se i contratti sono stati stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1999, i contribuenti sono tenuti ad adempiere all’obbligo dichiarativo.
Tale adempimento potrà essere eliminato solo nel momento in cui sarà realizzata un’integrazione dei servizi attualmente resi in cooperazione informatica, della quale verrà data la più ampia diffusione ai contribuenti al fine di esonerarli dall’obbligo dichiarativo.
Si ricorda che la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

Risposta fornita dal Dipartimento delle Finanze ai quesiti posti dal Sole 24 ore su alcune misure in materia di IMU e TASI contenute nella Legge di stabilità in occasione del convegno Telefisco svoltosi il 28 gennaio 2016.

La disciplina delle abitazioni concesse in comodato, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, è la seguente:

tutte le abitazioni e relative pertinenze (escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9), concesse in comodato a genitori o figli che le utilizzano quali abitazioni principali, sono soggette ad IMU con aliquota del 7,6 per mille e a TASI a carico del solo comodante (il soggetto passivo che concede le unità immobiliari) con aliquota dell'1 per mille ma godono dell'abbattimento della base imponibile del 50% se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia, che deve essere l’abitazione principale del comodante e deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (sono sempre escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9). (art. 1, comma 10, Legge 208/2015 - Legge di Stabilità 2016).

Per godere delle agevolazioni di cui sopra è necessario presentare dichiarazione di variazione IMU - dovuta per legge - qui scaricabile.

Non sono più valide, pertanto, le condizioni disposte per l'anno 2015.

Sia ai fini Imu che ai fini Tasi, all’abitazione data in comodato dal genitore al figlio (o viceversa) si può applicare l’aliquota per abitazione principale (e l’eventuale detrazione se deliberata) a condizione che il beneficiario del comodato e la sua famiglia non abbiano complessivamente un indicatore ISEE superiore a 15.000,00 euro l’anno e vi stabilisca la propria residenza con variazione anagrafica. L’applicazione dell’aliquota (e dell’eventuale detrazione) decorre dal cambio di residenza. La Tasi dovuta dovrà essere ripartita tra proprietari e occupanti nella misura percentuale decisa dal Comune. Per il comodato non serve la forma scritta. Per il Comune di Vittorio Veneto non è necessaria la registrazione del contratto di comodato presso l’Agenzia delle entrate: è sufficiente una comunicazione scritta da presentare all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del comodato, indicando gli estremi catastali dell’immobile oggetto di comodato e il nominativo e il codice fiscale del beneficiario del comodato stesso. Si ricorda infine che, per quanto disposto dalla normativa (comma 707, articolo unico, L. 147/2013), l’aliquota per abitazione principale in caso di comodato può essere applicata limitatamente ad una sola unità immobiliare.

Leggi la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative

La soglia di pagamento minima va riferita al tributo nel suo ammontare annuo complessivo dovuto per tutti gli oggetti di imposta posseduti (terreni, aree fabbricabili, fabbricati). L'IMU sui terreni agricoli, in scadenza il prossimo 10 febbraio, riguarda l'anno di imposta 2014: è dunque una componente dell'IMU totale annua che va sommata all'importo dell'IMU dovuta (ed eventualmente versata) per tutti gli altri oggetti di imposta per l'anno 2014.
In conclusione, se e solo se, l'IMU totale per l'anno 2014 è dovuta solamente per terreni agricoli, ed è di importo inferiore a 12 euro, non superando la soglia minima, non va versata; diversamente, pur avendo una IMU per terreni agricoli di importo inferiore a 12 euro ma che sommata all'IMU per altri oggetti di imposta supera tale importo, allora il versamento deve essere effettuato.

Ultima modifica: venerdì, 10 novembre 2023

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