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Novità 2021

Aliquote 2021 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.12.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2021

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ATTENZIONE: in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, non è dovuta la prima rata dell'Imu ( art. 1 comma 599 della legge 178/2020) relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’articolo 6-sexies del D.L. n. 41/2021, conv. L. 69/2021, ha disposto l’esenzione dalla prima rata dell’IMU altresì per gli immobili posseduti da soggetti passivi residenti in Italia, titolari di partita iva, che sono gestori e contemporaneamente  esercitano attività di impresa, arte o professione ovvero sono titolari di reddito agrario, alle condizioni previste all’articolo 1, commi da 1 a 4, medesimo decreto-legge. I soggetti passivi che possono beneficiarne sono quindi coloro che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali previste dall’articolo 2915 del codice civile o attività artistiche o professionali. Sono altresì compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sul reddito (di cui al D.P.R. n. 917/1986), rientranti nei limiti ivi previsti.
Per poter godere dell’esenzione è però necessario che il fatturato ovvero il corrispettivo medio mensile dell’anno 2020 deve essersi ridotto di almeno il 30% rispetto al medesimo dato dell’anno 2019 (requisito non richiesto per le attività iniziate a partire dal 1° gennaio 2019).
Sono pertanto esclusi da tale beneficio:

  • gli Enti pubblici (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i consorzi tra Enti locali, le associazioni e gli Enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le Province e le Regioni – per i quali saranno esenti quindi solo gli immobili destinati a scopo istituzionale);
  • i soggetti previsti dall’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sul reddito (intermediari finanziari quali banche, società finanziarie in genere, società di intermediazione mobiliare, confidi ecc. e società di partecipazione);
  • le imprese, le professioni e le attività agricole cessate alla data del 22 marzo 2021;
  • le imprese, le professioni e le attività agricole avviate dopo il 22 marzo 2021;
  • soggetti con fatturato o compensi superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello vigente al 31 dicembre 2020;
  • soggetti con riduzione di fatturato o corrispettivo medio mensile dell’anno 2020 inferiore al 30% rispetto al medesimo dato dell’anno 2019 (requisito non richiesto per le attività iniziate a partire dal 1° gennaio 2019).

Infine, l'imposta è applicata nella misura della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge 178/2020a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Sulle condizioni per usufruire dell'esonero dal pagamento dell'IMU 2020, alcune delle quali interessano anche il 2021, così si è espresso il MEF con le FAQ del 4 dicembre 2020: www.finanze.it.

Ultima modifica: giovedì, 09 novembre 2023

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