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La nuova IMU 2020 tra novità e conferme

Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019), è stata abolita la TASI e riscritta la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità. Di seguito i punti salienti:

  • Le abitazioni principali rimangono soggette a IMU se iscritte nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
  • Cambia qualcosa per le coppie divorziate. La nuova IMU infatti prevede che il soggetto passivo d’imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU. Ma la nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
  • Gli immobili accatastati in categoria F/2 sono soggetti ad IMU come area fabbricabile. Il comma 741 infatti dispone, diversamente dal passato, che si considerano fabbricati le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte “con attribuzione di rendita catastale”. Poiché tale categoria è priva di rendita, l’immobile in essa iscritto non può pertanto essere considerato fabbricato.
  • La nuova disposizione recata dal comma 741 lettera a) dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 stabilisce, diversamente dal precedente regime impositivo dell’IMU, che si considera “parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente...”. Tale disposizione comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli articoli 817 e seguenti del codice civile nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020 il concetto di pertinenza ai fini IMU deve essere ricondotto esclusivamente alla definizione fiscale contenuta nel predetto comma 741, lettera a). In particolare, la parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici.
  • Resta confermato che in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (comma 743).
  • Scompare l’esenzione per la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
  • Continuano ad applicarsi invece le riduzioni del 50% della base imponibile per:
    • i fabbricati di interesse storico o artistico;
    • i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
    • le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado.

Riguardo le ultime due fattispecie, la concessione dell’agevolazione è subordinata al rispetto di determinate condizioni. E’ quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’applicazione della suddetta riduzione.

  • Importante novità per i beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati. Detti fabbricati, finora esenti IMU, dal 2020 sono tenuti al versamento dell’imposta. Torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  • fabbricati rurali strumentali continuano ad essere soggetti a IMU ma con aliquota agevolata dell’1 per mille come previsto dal comma 750 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019. Si deve anche sottolineare che per gli immobili in questione, laddove siano classificati nel gruppo catastale D, non opera la riserva statale di cui al comma 753: il versamento deve essere dunque effettuato in toto al Comune impositore. Vale la pena di accennare che per i fabbricati rurali che non sono classificati nella categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) continua ad applicarsi la disciplina particolare che li riguarda, la quale prescinde dalle disposizioni di carattere fiscale, che è stata attuata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, il quale prevede una specifica annotazione ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità per i fabbricati diversi da quelli censibili nella categoria D/10.
  • Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli:
    • posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP);
    • ricadenti in aree montane. Quindi i contribuenti interessati potranno consultare l'elenco dei terreni montani del nostro Comune per sapere se il proprio terreno è esente.
  • Confermata anche l’agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato che consiste in una riduzione dell’imposta del 25%.
  • La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Pertanto le variazioni intervenute nel 2020 dovranno essere dichiarate entro il 30 giungo 2021. Ricordiamo però che non tutte le variazioni relative agli immobili sono soggette a Dichiarazione. Per le fattispecie obbligatorie e per non incorrere in adempimenti inutili, è bene informarsi con precisione.
  • Un nuovo modello di Dichiarazione IMU dovrà essere approvato con Decreto ministeriale. Nel frattempo, chi ne avesse bisogno, può continuare ad utilizzare i modelli ancora in vigore.
  • Una importante novità della nuova IMU riguarda gli Enti Non Commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali è obbligatoria la presentazione della dichiarazione ogni anno come previsto dal comma 770 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019.
  • Il Comune ha variato i valori delle aree fabbricabili, consultabili nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Esenzioni dall’IMU per l’anno 2020

  • Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) all’articolo 177 ha disposto agevolazioni per il settore turistico, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica “COVID-19”. In particolare ha abolito il versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 per le seguenti categorie di immobili:
    • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
    • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  • Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, all’articolo 78 ha esteso alla rata a saldo IMU di dicembre 2020 l’esenzione già prevista per la prima rata dell’imposta dal Decreto Legge n. 34/2020, relativamente a:
    • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
    • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni,
  • Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, all’articolo 78 ha introdotto l’esenzione dalla seconda rata IMU per l’anno 2020 per le seguenti tipologie di immobili nel settore degli spettacoli e intrattenimento:
    • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
    • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • In aggiunta l’articolo 9 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 ha previsto la cancellazione della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività con i codici ATECO indicate nella tabella allegata al decreto stesso che si riportano qui sotto (sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate):
    • 493210 - Trasporto con taxi
    • 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
    • 493901 - Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
    • 522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca (non classificate altrove)
    • 551000 - Alberghi                         
    • 552010 - Villaggi turistici
    • 552020 - Ostelli della gioventù          
    • 552030 - Rifugi di montagna               
    • 552040 - Colonie marine e montane         
    • 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence        
    • 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
    • 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte          
    • 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 
    • 561011 - Ristorazione con somministrazione  
    • 561012 - Attività di ristorazione connesse  alle aziende agricole                     
    • 561030 - Gelaterie e pasticcerie
    • 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
    • 561042 - Ristorazione ambulante
    • 561050 - Ristorazione su treni e navi
    • 562100 - Catering per eventi, banqueting         
    • 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina                            
    • 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi  televisivi                                
    • 591400 - Attività di proiezione cinematografica
    • 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori  per lo spettacolo e lo sport              
    • 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e  spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi                               
    • 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
    • 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca (non classificati altrove)
    • 799020 - Attività delle guide e degli  accompagnatori turistici
    • 823000 - Organizzazione di convegni e fiere 
    • 855209 - Altra formazione culturale       
    • 900101 - Attività nel campo della recitazione
    • 900109 - Altre rappresentazioni artistiche
    • 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
    • 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche               
    • 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
    • 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche              
    • 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)                                    
    • 931110 - Gestione di stadi                   
    • 931120 - Gestione di piscine                
    • 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
    • 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca (non classificati altrove)
    • 931200 - Attività di club sportivi         
    • 931300 - Gestione di palestre               
    • 931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
    • 931999 - Altre attività sportive nca  (non classificate altrove)   
    • 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici
    • 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
    • 932930 - Sale giochi e biliardi             
    • 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (non classificate altrove)
    • 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
    • 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca (non classificate altrove)
    • 960410 - Servizi di centri per il benessere  fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
    • 960420 - Stabilimenti termali
    • 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
    • 493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (non classificate altrove)
    • 503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
    • 619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point
    • 742011 - Attività di fotoreporter
    • 742019 - Altre attività di riprese fotografiche
    • 855100 - Corsi sportivi e ricreativi
    • 855201 - Corsi di danza
    • 920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
    • 960110 - Attività delle lavanderie industriali
    • 477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere
    • 522130 - Gestione di stazioni per autobus
    • 931992 - Attività delle guide alpine
    • 743000 - Traduzione e interpretariato
    • 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto       
    • 910100 - Attività di biblioteche ed archivi
    • 910200 - Attività di musei
    • 910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
    • 910400 - Attività degli orti botanici, dei  giardini zoologici e delle riserve naturali
    • 205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi

Le agevolazioni IMU in agricoltura

In sede di conversione del Decreto Legge n. 104/2020 è stato aggiunto dalla Legge n. 126/2020 l’articolo 78-bis, che riporta alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia IMU.

In particolare, con il comma 1, l’articolo 78-bis estende anche ai periodi di imposta precedenti il 2019 la disposizione in base alla quale “i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente” (articolo 1, comma 705, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

In secondo luogo (articolo 78-bis, comma 2), viene estesa anche ai tributi locali la norma agevolativa in base alla quale “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare” (articolo 9, comma 1, Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

Infine (articolo 78-bis, comma 3), si considerano coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. 

Si allegano in calce alla pagina alcuni strumenti utili per la corretta applicazione dell'IMU, come le aliquote in vigore per l'anno 2020, il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, i modelli per comunicare compensazioni d'imposta all'ufficio, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU e il modello di dichiarazione IMU.

 

Ultima modifica: giovedì, 09 novembre 2023

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