Mancato rinnovo
Se il concessionario, o gli eredi, non intendono o possono rinnovare la concessione, i defunti devono essere estumulati.
Dovranno essere corrisposte le tariffe per le operazioni cimiteriali di estumulazione e nuova collocazione del defunto. Gli aventi titolo (il coniuge o, in sua assenza, i parenti più prossimi in ordine di grado) dovranno dare disposizioni per la nuova collocazione dei propri cari.
Nel caso in cui non vi sia interesse a dare disposizione per i defunti, gli stessi verranno collocati o in terra (ciascuno nella propria fossa) in campo comune o in campo inconsunti, in ossario comune o in cinerario comune (in base allo stato in cui si trovano i resti); se nei loculi vengono ritrovate urne cinerarie esse verranno collocate nel cinerario comune. Si prega di compilare il seguente modello.
Documento | Formato |
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Manifestazione disinteresse |
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In presenza di “salma”, cioè di defunto deceduto da MENO di 20 anni, si può procedere:
- alla traslazione in altro manufatto cimiteriale (già concesso o di cui richiedere la concessione);
- all’inumazione in terra;
- alla cremazione (dichiarazione resa dal coniuge o, in assenza, dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi, acquisizione documentazione medica che escluda il sospetto di morte dovuta a reato). Le ceneri potranno essere tumulate in un ossario (di cui richiedere la concessione) o in altro manufatto già concesso (ossario, loculo o tomba) o affidate per la conservazione in abitazione. Ci si dovrà recare in ufficio per la redazione del verbale di cremazione.
Le spese di trasporto e cremazione sono a carico dei familiari.
In presenza di “resto mortale”, cioè di defunto deceduto da PIU’ di 20 anni, si può procedere:
- all’inumazione in campo terra (per un periodo che può variare dai 2 ai 5 anni);
- alla traslazione in una tomba già concessa (non è possibile chiedere la concessione di manufatti);
- alla cremazione (dichiarazione resa del coniuge o, in assenza, della maggioranza assoluta dei parenti più prossimi). Le ceneri potranno essere tumulate in un ossario (di cui richiedere la concessione) o in altro manufatto già concesso (ossario, loculo o tomba), affidate per la conservazione in abitazione, disperse in cinerario comune.
Le spese di trasporto e cremazione sono a carico dei familiari.
In presenza di “resti ossei”, cioè di cassettine dove sono stati raccolti i resti a seguito di precedente esumazione o estumulazione, si può procedere:
- al conferimento in ossario comune;
- alla traslazione in un manufatto già concesso o in ossario (di cui chiedere la concessione).
In presenza di “ceneri”, cioè di urne cinerarie contenti le ceneri derivate dal processo di cremazione, si può procedere:
- alla traslazione in una manufatto già concesso o in ossario (di cui chiedere la concessione);
- all’affidamento delle ceneri per la conservazione in abitazione.
Area download
Documento | Formato |
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Richiesta estumulazione |
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Cremazione resti mortali |
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Richiesta concessione |
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Non rinnovo |
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