Città di Vittorio Veneto (TV)

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Novità 2008

In virtù di quanto disposto dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, da quest'anno sono esentati dall'imposta i seguenti fabbricati, se diversi dalle categorie catastali A1 e A8 e relative pertinenze (ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2 – depositi, cantine e simili, C/6 – stalle, rimesse ed autorimesse e C/7 tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili):

  • abitazioni principali, come da risultanze anagrafiche;
  • abitazione principale dei soggetti passivi di imposta che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, non risultano assegnatari della stessa, per la quota di loro competenza. Per godere di tale esenzione è tuttavia necessario che tali soggetti passivi di imposta non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su altro fabbricato ubicato nello stesso Comune della ex-casa coniugale adibito ad abitazione principale;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);
  • unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  • unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado;
  • unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero), a condizione che non risultino locate.

L'imposta può essere versata:

  • direttamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione Equitalia Nomos s.p.a.;
  • sul nuovo numero di conto corrente postale n. 88684048 intestato a: Equitalia Nomos s.p.a. - Vittorio Veneto - TV - ICI;
  • utilizzando il modello di pagamento unificato denominato "F24" presso tutte le banche e gli sportelli postali.

Nel caso l’imposta fosse già stata versata, è possibile richiedere direttamente all’Ufficio Tributi il rimborso.