Città di Vittorio Veneto (TV)

27 marzo 2007

Lotta alle zanzare


Ordinanza n. 61 del 21.3.2007

A TUTTI I CITTADINI

è fatto obbligo di adottare le seguenti azioni per contrastare la proliferazione delle zanzare con particolare riferimento alla zanzara tigre in aree urbane e rurali.

DIVIETI E PRESCRIZIONI

  1. Nelle aree attigue alle abitazioni (terrazzi, giardini, orti, ecc.) va evitata la formazione di raccolta d'acqua, rimuovendo ogni sorta di potenziale contenitore per lo sviluppo larvale, come ad esempio secchi, bacinelle, barattoli, bidoni ecc., pertanto è vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
  2. di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
  3. contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatoi, ecc., vanno svuotati periodicamente, almeno una volta a settimana;
  4. eventuali contenitori d'acqua inamovibili, quali ad esempio vasche in cemento, bidoni e fusti per irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide, teli in plastica o reti zanzariere. Introdurre inoltre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri), filamenti di rame che, per essere efficace, va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e mantenuto lucido;
  5. nelle piccole fontane ornamentali di giardino vanno introdotti pesci larvivori, come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.;
  6. le caditoie interne a tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e vuotate almeno ogni 2 settimane.

INDICAZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AZIENDE AGRICOLE

  1. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora nelle aziende ci sia l'uso di penumatici posti sui teli di copertura dei silos, devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;
  2. i Consorzi e gli Enti che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;
  3. particolare cura dovrà aversi affinchè, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica, non favoriscano la proliferazione delle zanzare;
  4. il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).

DEPOSITI DI PENUMATICI

  1. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
  • svuotare completamente da eventuale contenuto d'acqua ogni pneumatico in arrivo ed in partenza; l'acqua deve essere smaltita in maniera che non ristagni;
  • disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a gg. 15 dopo averli svuotati da eventuale acqua, e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
  • disinfestare entro gg. 7 da ogni precipitazione atmosferica i pneumatici privi di coperture, movimentati in un periodo di tempo tra 1 e 15 giorni, con piretroidi di sintesi e antilarvali negli eventuali depositi di acqua. La disinfestazione deve essere effettuata con cadenza quindicinale con apparecchio atomizzatore in grado di rilasciare particelle di diametro non inferiore a 100 microns. Dovranno essere comunicate anticipatamente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica la data e l'ora in cui verrà effettuato il trattamento di disinfestazione ed il tipo di prodotto utilizzato. Ulteriori interventi di disinfestazione dovranno essere effettuati qualora dall'attività di controllo dell'infestazione, svolta dall'U.L.S.S., risultasse la presenza di larve e/o adulti di Aedes Albopictus all'interno o nelle adiacenze del deposito;
  • eliminare i pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili. Questi possono essere provvisoriamente stoccati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno.
  1. Coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione tale da eliminare i focolai larvali presenti.